[1]Articolo XV

[2]Composizione delle controversie

[3]Parte XXIV Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non sia stata composta tramite negoziato o con altra modalita' convenuta, sara', su richiesta di una delle due Parti, sottoposta ad un tribunale arbitrale. Il Laboratorio ed il Governo designeranno ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati eleggeranno un terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale. Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' il quorum e le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara' stabilita dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese quelle concernenti la sua costituzione, procedura, giurisdizione e la ripartizione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le Parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata sulla stessa base di quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia.

Testo vigente dal 4 maggio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-04-14;40~accordo-artxv · fonte su Normattiva