[1]Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi

[2]Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovra' informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovra' essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art12 · fonte su Normattiva