[1]Termine per la risposta alla notifica

[2]Salvo diversamente convenuto: (a) uno Stato del corso d'acqua che da' notifica ai sensi dell'articolo 12, dovra' dare agli Stati a cui e' stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni; (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui e' stata inviata la notifica che abbia particolari difficolta' nel valutare le misure programmate, sara' prorogato per un periodo di sei mesi.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art13 · fonte su Normattiva