[1]Proprieta' intellettuale

[2]Le due Parti si impegnano a proteggere i diritti della proprieta' intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo, in conformita' agli Accordi internazionali vincolanti per entrambe le Parti ed alle rispettive legislazioni interne. Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e promuoveranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprieta' intellettuale. Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprieta' intellettuale derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' intellettuale vigenti in entrambe le Parti. Le Parti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Testo vigente dal 20 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;165~accordo-art6 · fonte su Normattiva