[1]Proprieta' intellettuale
[2]Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia, sottoscritti dalle Parti, nonche' per quanto concerne la Repubblica italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
