[1]' intellettuale

[2]Le Parti s'impegneranno ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo, ed ai sensi delle rispettive legislazioni interne e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle medesime Parti.

Testo vigente dal 17 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-21;63~accordo-art7 · fonte su Normattiva