Ai fini della presente Convenzione si intende per:

  • a)«traforo e relativi annessi», l'insieme costituito dal traforo in senso stretto e dalle opere, impianti, attrezzature e beni diversi, situati nelle immediate vicinanze e necessari alla sua gestione, alla sua manutenzione ed alla sicurezza della circolazione all'interno dello stesso;
  • b)«opera», l'insieme dei beni inclusi nel perimetro del traforo e dei suoi annessi e in quello delle aree di regolazione dei mezzi pesanti situate sul territorio di ciascuno Stato;
  • c)«societa' concessionarie», la societa' italiana - quella che attualmente partecipa alla gestione del Gruppo Europeo di Interesse Economico, di cui al punto d), o quella che alla scadenza contrattuale le subentrera' nel rispetto del diritto nazionale e comunitario - e la societa' francese beneficiarie da parte dei rispettivi Governi di una concessione a loro rischio e pericolo per provvedere alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera;
  • d)«gestore», la struttura dotata di capacita' giuridica, quale il Gruppo Europeo di Interesse Economico del traforo del Monte Bianco, creata dalle societa' concessionarie per la durata delle loro concessioni ai fini esclusivi di: - gestire, mantenere, rinnovare e modernizzare il tunnel ed i suoi annessi; - gestire, mantenere e rinnovare gli impianti necessari alla gestione del traforo collocati nelle aree di regolazione dei mezzi pesanti previsti dal paragrafo b) di cui sopra;
  • e)«CIG», la Commissione intergovernativa italo-francese;
  • f)«zona di controllo», il traforo e suoi annessi, all'interno dei quali gli agenti delle due Parti sono abilitati ad esercitare i compiti previsti dall'articolo 9, senza pregiudizio per lo Scambio di Note del 16 luglio 1965 relativo agli uffici di controllo abbinati del traforo del Monte Bianco;
  • g)«infrazione», ogni violazione delle regole che fissano le condizioni di circolazione e sosta dei veicoli all'interno del traforo e dei suoi annessi;
  • h)«accertare», l'atto attraverso il quale un agente constata la commissione di un'infrazione;
  • i)«contestare», l'atto mediante il quale un agente intima ad una persona che ha commesso un'infrazione di fermarsi al fine di redigere un verbale.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art2 · fonte su Normattiva