[1]Definizioni

[2]Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine:

  • a)«infrastruttura ferroviaria» designa tutti i binari e gli impianti fissi nella misura in cui siano necessari per la circolazione dei veicoli ferroviari e per la sicurezza del traffico;
  • b)«gestore» designa colui che mette a disposizione un'infrastruttura ferroviaria e che ha obblighi in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore nello Stato in cui si trova l'infrastruttura;
  • c)«trasportatore» designa colui che trasporta su ferrovia persone o merci in traffico internazionale, secondo il regime delle Regole uniformi CIV o delle Regole uniformi CIM, e che detiene una licenza in conformita' alle leggi e alle prescrizioni sul rilascio e il riconoscimento di licenze in vigore nello Stato in cui la persona svolge questa attivita';
  • d)«ausiliario» designa gli agenti o altre persone dei cui servizi il trasportatore o il gestore si avvale per l'esecuzione del contratto, quando questi agenti o queste altre persone agiscono nell'esercizio delle loro funzioni;
  • e)«terzi» designa ogni altra persona diversa dal gestore, dal trasportatore e dai loro ausiliari;
  • f)«licenza» designa l'autorizzazione che viene rilasciata da uno Stato a un'impresa ferroviaria in conformita' alle leggi e alle prescrizioni in vigore in questo Stato e che riconosce la sua capacita' a operare in qualita' di trasportatore;
  • g)«certificato di sicurezza» designa il documento che attesta, secondo le leggi e le prescrizioni in vigore nello Stato dove si trova l'infrastruttura, che per quanto concerne il trasportatore: - l'organizzazione interna dell'impresa nonche', - il personale da impiegare e i veicoli da utilizzare sull'infrastruttura, corrispondono alle esigenze imposte in materia di sicurezza al fine di assicurare un servizio senza pericoli su questa infrastruttura.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~regole-uniformi-concernenti-il-contratto-di-utilizzazione-de-art3 · fonte su Normattiva