1. La CIG segue, a nome delle Parti e su delega delle stesse, l'insieme delle questioni legate alla sicurezza, alla gestione, alla manutenzione, al rinnovamento e alla modernizzazione dell'opera. 2. La CIG comprende al massimo 16 membri, di cui almeno due membri del Comitato di Sicurezza previsto dall'articolo 8. Ciascuna Parte designa la meta' dei membri della CIG, che e' presieduta, alternativamente e per un anno, dal capo di ogni delegazione. 3. Ai fini della sua missione la CIG:

  • a)fissa le norme applicabili al traforo ed ai suoi annessi per cio' che concerne la concezione tecnica delle opere, attrezzature ed installazioni, la segnalazione stradale, la qualita' dell'aria e le condizioni di circolazione e di sosta dei veicoli. Tali norme sono pubblicate sulle Gazzette Ufficiali dei due Stati. Fin tanto che la CIG non ha fissato nelle materie succitate tutte o parte delle norme applicabili, gli accordi internazionali in vigore tra l'Italia e la Francia o, in mancanza, le rispettive norme nazionali, rimangono applicabili nella parte del traforo e dei suoi annessi situata nel territorio di ciascuno Stato;
  • b)approva l'insieme dei documenti che definiscono le regole di esercizio e di sicurezza dell'opera;
  • c)approva i programmi e i progetti del lavori e degli impianti riguardanti il tunnel ed i suoi annessi;
  • d)approva le proposte di pedaggio presentate dalle societa' concessionarie, in conformita' alle normative nazionali e nel rispetto del diritto comunitario;
  • e)vigila sul rispetto delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione da parte del gestore e delle societa' concessionarie; a tal fine, la CIG deve segnatamente ricevere il contratto di costituzione del gestore, con tutti i suoi allegati, e le sue eventuali modifiche, i resoconti mensili e annuali di esercizio e, in caso di incidente o reclamo, dei resoconti speciali. Le societa' concessionarie e il gestore accordano ogni facilitazione alla CIG o a suoi rappresentanti debitamente accreditati per l'esercizio di tali funzioni;
  • f)rende il suo parere alle Parti sugli accordi particolari necessari alla gestione dell'opera, in particolare quelli previsti dall'articolo 11;
  • g)riceve comunicazione di tutti gli atti conclusi dal gestore con terzi e relativi alla gestione o l'utilizzazione della proprieta' dell'opera o a prestazioni riguardanti la sicurezza del traforo e dei suoi annessi;
  • h)provvede con ogni mezzo al rispetto da parte del gestore e delle societa' concessionarie delle decisioni che prende e delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare in materia di sicurezza, manutenzione, rinnovamento e modernizzazione del traforo e dei suoi annessi; queste misure sono applicate dalla CIG, dopo che la messa in mora e' rimasta inesaudita, a spese, rischio e pericolo del gestore. 4. La CIG emette i suoi pareri e prende le decisioni per accordo tra le due delegazioni e, all'occorrenza, previo parere del Comitato di sicurezza emesso in applicazione dell'articolo 8. Le sue decisioni e i suoi pareri sono deliberati alla presenza dei soli membri della CIG, assistiti dal segretariato di ciascuna delegazione. 5. La CIG fissa il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione delle Parti. 6. Ai fini della sua missione, la CIG puo' ricorrere alla collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte e del personale del gestore, delle societa' concessionarie o di ogni organismo o persona di sua scelta. 7. Le spese di funzionamento della CIG sono sostenute dal gestore. Non costituiscono spese di funzionamento le retribuzioni eventuali versate ai membri della CIG o ad altri suoi partecipanti dipendenti di una delle due Parti o di organismi pubblici.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art7 · fonte su Normattiva