1. Le Parti si impegnano a mettere in atto tutte le misure necessarie al controllo dei veicoli di trasporto delle merci, segnatamente delle merci pericolose, in condizioni tali da permettere una buona gestione del traforo e dei suoi annessi. 2. Le Parti si fanno carico della remunerazione dei loro agenti incaricati di assicurare i servizi di dogana, di polizia e di protezione sanitaria. La costruzione, la manutenzione, il rinnovamento, la modernizzazione e il funzionamento delle opere, installazioni, attrezzature e beni diversi necessari a questi servizi ed adibiti esclusivamente alle necessita' del traforo e dei suoi annessi sono a carico del gestore. Il gestore si fa ugualmente carico dell'insieme delle spese, di qualsiasi natura, sostenute all'occorrenza dai servizi pubblici di soccorso e antincendio per le necessita' esclusive del traforo e dei suoi annessi.

Testo vigente dal 11 ottobre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166~convenzione-art6 · fonte su Normattiva