[1]Articolo VI

[2]Ciascuno Stato Contraente notifichera' all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno da allora effetto in entrambi gli Stati. Il presente Protocollo forma parte integrante della Convenzione e restera' in vigore fino a quando restera' in vigore la Convenzione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto in duplice esemplare a PORT LOUIS il 9-12-2010 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[3]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Mauritius

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;166~protocollo-artvi · fonte su Normattiva