[1]ARTICOLO X

[2]Coproduzioni Cinematografiche Multilaterali

[3]1. Le Parti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche tra produttori italiani e messicani e produttori di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica, purche' non in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali. 2. I requisiti volti ad ottenere l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche multilaterali vengono analizzati caso per caso dalle Autorita' competenti delle Parti. 3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, la quota minoritaria finanziaria non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e la quota maggioritaria non puo' essere superiore al 70% (settanta per cento) del costo totale della coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Testo vigente dal 22 novembre 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-10-28;166~accordo-art10 · fonte su Normattiva