[1]Coproduzioni cinematografiche multilaterali

[2]1. Le autorita' competenti considerano favorevolmente la possibilita' di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e giapponesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica. 2. Ciascun coproduttore dei Paesi terzi deve soddisfare tutte le condizioni relative allo status di coproduzione ai sensi dell'accordo in materia di coproduzione cinematografica concluso ed in vigore tra detti Paesi terzi e la Repubblica Italiana o il Giappone o entrambi. 3. Nelle coproduzioni cinematografiche multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o piu' imprese o organismi di produzione, l'apporto finanziario di ogni singola impresa o organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art9 · fonte su Normattiva