[1]Multilaterali

[2](1) Le Parti contraenti considerano favorevolmente la realizzazione di coproduzioni tra l'Italia, la Bulgaria ed uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. (2) I contributi dei coproduttori devono essere conformi alle disposizioni previste nel precedente Articolo 9.

Testo vigente dal 3 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;87~allegato-art11 · fonte su Normattiva