1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ed in conformita' della legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere:
- a)il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario e' una societa' (escluse le societa' di persone) che possiede direttamente almeno il 25 per cento del capitale della societa' che paga i dividendi;
- b)il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi profitti o redditi dell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti consistono in tutto o in parte in profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. 6. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente che abbia nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione, ricavi profitti o redditi da tale stabile organizzazione, ogni rimessa di tali profitti dalla stabile organizzazione ad un residente dell'altro Stato contraente puo' essere tassata nel primo Stato contraente secondo la propria legislazione interna, ma l'aliquota di imposta applicata su tale rimessa non puo' eccedere l'8 per cento.
Testo vigente dal 7 maggio 1973
