1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti stabiliscono di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Il termine "dividendi" adoperato nel presente articolo designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, alle "quote minerarie" dalle quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi provenienti dalle altre quote sociali assoggettabili allo stesso regime dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. Detto termine designa in particolare i redditi: - attribuiti anche sotto forma di interessi; - tassabili a titolo di redditi di capitali investiti dai soci nelle societa' diverse dalle societa' per azioni, residenti del Belgio. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo nelle operazioni generatrici di tali redditi. In tal caso, i dividendi sono tassabili in detto altro Stato conformemente alla sua legislazione. 5. Quando una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti di detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione complementare degli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato. La disposizione precedente non impedisce a detto altro Stato di tassare i suddetti dividendi quando vengano riscossi o percepiti sul suo territorio o quando il beneficiario di tali dividendi, residente del primo Stato, abbia in detto altro Stato una stabile organizzazione che interviene a qualsiasi titolo alle operazioni generatrici degli stessi redditi.
Testo vigente dal 30 agosto 1973
