personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato alla lettera "f" dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, possono optare per la legislazione dello Stato d'invio; secondo le disposizioni dell'Accordo Amministrativo di cui all'art. 34, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Testo vigente dal 15 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;167~art7 · fonte su Normattiva