[1]Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche

[2]Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art7 · fonte su Normattiva