[1]Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche
[2]Il personale delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari diverso da quello specificato al punto «6» dell'art. 6, nonche' il personale domestico al servizio privato di Agenti diplomatici e consolari, o di altri membri di dette Missioni diplomatiche e Uffici consolari, puo' esercitare l'opzione per l'applicazione della legislazione dello Stato d'invio secondo le disposizioni dell'Intesa Amministrativa di cui articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
