[1]Settori della cooperazione

[2]1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue:

  • a)crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalita' informatica e il traffico illecito di beni culturali;
  • b)produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione;
  • c)immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori;
  • d)frode o falsificazione o contraffazione di documenti;
  • e)traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive;
  • f)riciclaggio, reati economici e finanziari. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attivita' sottocopertura.

Testo vigente dal 14 novembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-10-17;167~accordo-art2 · fonte su Normattiva