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[1]Sono convalidati i Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1020, 28 luglio 1930, n. 1021, 28 luglio 1930, n. 1022, 30 luglio 1930, n. 1038, e 30 luglio 1930, n. 1039, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 15 dicembre 1930 - Anno IX

[3]VITTORIO EMANUELE.

[4]Mosconi.

[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-12-15;1670~art5 · fonte del testo