[1]presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure legali necessarie a tal fine. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della data di scadenza del presente Accordo, le Parti concerteranno le misure da adottare al fine di rinnovare, rinunciare o rinegoziare un nuovo accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue lettone, italiana ed inglese. In caso di controversia, fara' fede il testo inglese. Fatto a Roma il 16-3-1994

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI LETTONIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 marzo 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-03-12;168~accordo-art11 · fonte su Normattiva