[1]presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate che le procedure legali necessarie a tal fine sono state espletate. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare, rinuciare a o rinegoziare il presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente Accordo in duplice copia nelle lingue italiana, estone ed inglese. In caso di controversie fara' fede il testo inglese. Fatto a Roma il 20 marzo 1997

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'ESTONIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 15 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;415~accordo-art11 · fonte su Normattiva