[1]presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate che le proce- dure legali necessarie a tal fine sono state espletate. Il presente Accordo viene concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Almeno un anno prima della scadenza del presente Accordo, le Parti dovranno concordare le misure da adottare al fine di rinnovare, rinunciare o rinegoziare un nuovo Accordo. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese. In caso di controversie fara' fede il testo inglese. Fatto a Vilnius il giorno 11 marzo 1994

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Lituania

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 30 marzo 1996

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urn:nir:stato:legge:1996-03-12;170~accordo-art11 · fonte su Normattiva