Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. 102 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Resta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali».
tolto: Art. 2. - «Il compratore ha azione per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato, eccetto il caso che per il fatto abbia riportato condanna penale.
tolto: L'azione si prescrive nel termine di sei mesi dalla data in cui l'autorita' ha fissato il prezzo».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 13 novembre 1942-XXI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - VIDUSSONI - GRANDI
tolto: Visto il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-11-13;1687~art1 · fonte del testo