Art. 16 (Protocollo)
; lingue; funzioni del depositario 1.a) Il presente Protocollo e' firmato in un solo esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola ed e' depositato presso il Direttore generale quando il detto Protocollo non e' piu' aperto alla firma a Madrid. I testi nelle tre lingue fanno ugualmente fede.
- b)Testi ufficiali del presente Protocollo saranno redatti dal Direttore generale, previa consultazione dei Governi e delle organizzazioni interessate, nelle lingue tedesca, araba, cinese, italiana, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare. 2. Il presente Protocollo rimane aperto alla firma, a Madrid, fino al 31 dicembre 1989. 3. Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Spagna, dei testi firmati del presente Protocollo, a tutti gli Stati e organizzazioni intergovernative che possono diventare membri del presente Protocollo. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Protocollo presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica a tutti gli Stati e organizzazioni internazionali che possono diventare membri o che sono partecipi del presente Protocollo le firme, i depositi di strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, come pure l'entrata in vigore del presente Protocollo e di qualsiasi sua modificazione ed ogni notificazione di denuncia ed ogni dichiarazione prevista nel presente Protocollo.
Testo vigente dal 30 marzo 1996
