ARTICOLO XV Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura informa tutti i governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo XIV del deposito degli strumenti di ratifica, di approvazione o di adesione, della data di entrata in vigore della Convenzione, delle proposte di emendamento, delle notifiche di accettazione degli emendamenti, dell'entrata in vigore di questi ultimi e delle notifiche di recesso.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artxv · fonte su Normattiva