[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generate delle Nazioni Unite. 2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovra' essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.

Testo vigente dal 28 settembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-08-31;165~art36 · fonte su Normattiva