Articolo V 1. Sara' istituito in seno alla Commissione, un Consiglio che includera' il Presidente, i Vice-presidenti ed i rappresentanti di almeno quattro Parti contraenti e di otto come massimo. Le Parti contraenti rappresentate al Consiglio saranno designate mediante elezione in ciascuna sessione ordinaria della Commissione. Se il numero delle Parti contraenti e' superiore a quaranta, la Commissione potra' designare due Parti contraenti supplementari che saranno rappresentate al Consiglio. Le Parti contraenti che hanno dei loro cittadini come Presidenti ed i Vice Presidenti non potranno essere designate a partecipare al Consiglio. La Commissione terra' debitamente conto, nella scelta dei Membri del Consiglio, della situazione geografica e degli interessi delle varie Parti contraenti in materia di pesca e di trasformazione del tonno, nonche' del pari diritto delle Parti contraenti ad essere rappresentate al Consiglio. 2. Il Consiglio svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla presente Convenzione, nonche' ogni altra funzione che potra' essergli assegnata dalla Commissione; si riunisce almeno una volta nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della Commissione. Nell'intervallo tra le sessioni della Commissione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie relative alle funzioni del personale e da' al Segretario esecutivo le direttive necessarie. Le decisioni del Consiglio sono adottate secondo le regole enunciate dalla Commissione.

Testo vigente dal 20 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-04;169~artv · fonte su Normattiva