[1]CONSIDERATE
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
[3](a) per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; (iii) l'imposta locale sul reddito; (iv) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). (b) per quanto concerne l'Ucraina: (i) l'imposta sugli utili delle imprese; (ii) l'imposta sul reddito dei cittadina; (iii) l'imposta sui beni delle imprese; (iv) l'imposta sui beni immobili dei cittadini; (v) l'imposta locale sul reddito;
[4]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte;
[5](qui di seguito indicate quali "imposta ucraina")
[6]4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dagli Stati contraenti dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 7 agosto 2002
