[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia:

[3](a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Ucraina, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

[4]In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sui redditi pagata in Ucraina, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

[5](b) Se un residente dell'Italia possiede elementi di patrimonio che, in conformita' con le disposizioni di questa Convenzione, sono imponibili in Ucraina, l'imposta sul patrimonio versata in Ucraina sara' considerata come credito dell'imposta italiana sul patrimonio relativa allo stesso elemento di patrimonio. Il credito tuttavia non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detto elemento di patrimonio posseduto in Ucraina nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del patrimonio complessivo.

[6]3. Per quanto concerne l'Ucraina:

[7](a) Fatte salve le disposizioni della legislazione ucraina concenti l'eliminazione delle imposte versate in un territorio diverso dall'Ucraina (senza che ne siano modificati i principi generali), l'imposta italiana prelevata ai sensi della legislazione italiana e conformemente alla presenze Convenzione, sia direttamente che per detrazione, su utili o redditi provenienti da fonti interne o sul patrimonio imponibile situato in Italia e' ammessa in deduzione dalle imposte ucraine calcolate con riferimento a tali utili, reddito o patrimonio. La somma dedotta non puo' eccedere l'imposta italiana calcolata rispetto agli utili, al reddito o al patrimonio imponibili ai sensi della legislazione ucraina. (b) Tali deduzioni in ogni caso non possono eccedere la frazione d'imposta sul reddito o sul patrimonio, calcolata prima di operare la deduzione, attribuibile, a seconda del caso, al reddito o al patrimonio imponibile in Ucraina.

Testo vigente dal 7 agosto 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;169~art24 · fonte su Normattiva