Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilita', offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.

Testo vigente dal 12 luglio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169~accordo-art8 · fonte su Normattiva