[1]Ravvicinamento normativo

[2]L'Ucraina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altra natura, alla legislazione della Parte UE vigente in un qualsiasi momento in materia di trasporto marittimo internazionale, nella misura in cui cio' consenta di realizzare gli obiettivi della liberalizzazione, del reciproco accesso ai mercati delle Parti e della circolazione dei viaggiatori e delle merci. Il ravvicinamento iniziera' con la firma dell'accordo e si estendera' progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis dell'UE di cui all'allegato XVII del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art138 · fonte su Normattiva