[1]Sistemi telematici di prenotazione

[2]1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformita' delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative ai sistemi telematici di prenotazione specificati nell'allegato I, parte G, del presente accordo. Le parti garantiscono il libero accesso dei sistemi telematici di prenotazione di una parte al mercato dell'altra parte. 2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art13 · fonte su Normattiva