[1]Trasporto aereo

[2]1. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e la progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le reciproche esigenze commerciali, e' opportuno che le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo siano disciplinate nel quadro dell'Accordo UE-Ucraina che istituisce uno spazio aereo comune (di seguito "CAA"). 2. Prima della conclusione dell'accordo CAA, le Parti si astengono dal prendere misure o iniziative tali da creare una situazione piu' restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art137 · fonte su Normattiva