[1]Pagamenti correnti

[2]Le Parti si impegnano a non imporre alcuna restrizione e autorizzano tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le Parti conformemente all'articolo VIII dello statuto dell'FMI.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art144 · fonte su Normattiva