[1]Eccezioni relative alla sicurezza
[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:
- a)imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
- b)impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
- i)connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
- ii)relativi alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;
- iii)relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
- iv)in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
- c)impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
