[1]Eccezioni relative alla sicurezza

[2]1. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come tale da:

  • a)imporre alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure
  • b)impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione esse considerino necessaria per la protezione dei loro interessi essenziali di sicurezza:
  • i)connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
  • ii)relativi alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare un'installazione militare;
  • iii)relativi ai materiali fissili e per la fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
  • iv)in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; oppure
  • c)impedire alle Parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art143 · fonte su Normattiva