[1]Accesso al mercato

[2]1. Le Parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento legislativo, la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso e' collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito dall'allegato XXI-A del presente accordo. 2. La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato e' presa sulla base di una valutazione della qualita' della legislazione adottata e della sua attuazione pratica. La valutazione e' condotta periodicamente dal comitato per il commercio. 3. Nella misura in cui una Parte abbia, a norma dell'allegato XXI-A del presente accordo, aperto il proprio mercato degli appalti all'altra Parte, la Parte UE accorda alle societa' ucraine, anche non stabilite nella Parte UE, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa UE in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' della Parte UE; l'Ucraina accorda alle societa' della Parte UE, anche non stabilite in Ucraina, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' ucraine. 4. Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento legislativo, le Parti esamineranno la possibilita' di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti anche per soglie di valore inferiori a quelle previste dall'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo. 5. La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Aland.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art154 · fonte su Normattiva