[1]Informazione
[2]1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia. 2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
