[1]Informazione

[2]1. Le Parti dispongono che gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano ben informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche con la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia. 2. Le Parti assicurano l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art155 · fonte su Normattiva