[1]Cooperazione

[2]1. Le Parti rafforzano la cooperazione mediante lo scambio di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo. 2. La Parte UE facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante l'assistenza tecnica. In conformita' delle disposizioni in materia di cooperazione finanziaria contenute nel titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'UE. 3. Un elenco indicativo dei temi di cooperazione e' contenuto nell'allegato XXI-O del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art156 · fonte su Normattiva