[1]Titolari e oggetto del diritto di noleggio e di prestito

[2]1. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di autorizzare o vietare il noleggio e il prestito alle seguenti persone:

  • a)all'autore, per l'originale e le copie della propria opera;
  • b)all'artista interprete o esecutore, per le fissazioni della sua prestazione artistica;
  • c)al produttore di fonogrammi, per i propri fonogrammi;
  • d)al produttore della prima fissazione di una pellicola, per l'originale e le copie della sua pellicola. 2. Queste norme non riguardano il diritto di noleggio e di prestito in relazione a edifici e ad opere di arte applicata. 3. Le Parti possono derogare al diritto esclusivo previsto al paragrafo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Le Parti hanno la facolta' di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale. 4. Ove le Parti non applichino il diritto esclusivo di prestito di cui al presente articolo per i fonogrammi, le pellicole e i programmi per elaboratore, essi introducono, almeno per quanto riguarda gli autori, una remunerazione. 5. Le Parti possono esonerare alcune categorie di istituzioni dal pagamento della remunerazione di cui ai paragrafi 3 e 4.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art178 · fonte su Normattiva