[1]Diritto di distribuzione

[2]1. Le Parti riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. 2. Le Parti riconoscono il diritto esclusivo di mettere a disposizione del pubblico, attraverso la vendita o in altro modo, le realizzazioni di cui alle seguenti lettere da a) a d), comprese le copie delle medesime:

  • a)agli artisti interpreti o esecutori, con riferimento alle fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
  • b)ai produttori di fonogrammi, con riferimento ai loro fonogrammi;
  • c)ai produttori della prima fissazione di una pellicola, con riferimento all'originale e alla copia della loro pellicola;
  • d)agli organismi di radiodiffusione, con riferimento alle fissazioni delle loro emissioni, secondo l'articolo 169, paragrafo 3, del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art171 · fonte su Normattiva