[1]Tutela delle banche di dati
[2]1. Ai fini del presente accordo, per "banca di dati" si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. 2. La tutela del presente accordo non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
