[1]Decompilazione
[2]1. Per gli atti di riproduzione del codice e di traduzione della sua forma ai sensi dell'articolo 182, lettere a) e b), non e' necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti qualora l'esecuzione di tali atti al fine di modificare la forma del codice sia indispensabile per ottenere le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilita' con altri programmi di un programma per elaboratore creato autonomamente, purche' sussistano le seguenti condizioni:
- a)tali atti siano eseguiti dal licenziatario o da un'altra persona che abbia il diritto di utilizzare una copia del programma o, per loro conto, da una persona abilitata a tal fine;
- b)le informazioni necessarie per ottenere l'interoperabilita' non siano gia' facilmente e rapidamente accessibili alle persone indicate alla precedente lettera a); e
- c)gli atti in questione siano limitati alle parti del programma originale necessarie per conseguire l'interoperabilita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtu' della sua applicazione:
- a)siano utilizzate a fini diversi dalla realizzazione dell'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
- b)siano comunicate a terzi, fatta salva la necessita' di consentire l'interoperabilita' del programma creato autonomamente;
- c)siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma sostanzialmente simile nella sua espressione, o per ogni altro atto che violi il diritto di autore. 3. Conformemente alla convenzione di Berna, le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate in modo da consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego del programma.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
