[1]Campo di applicazione della sottosezione
[2]1. La presente sottosezione ha per oggetto il riconoscimento e la protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle Parti. 2. Le indicazioni geografiche di una Parte che devono essere protette dall'altra Parte sono soggette al presente accordo solo se rientrano nel campo di applicazione della legislazione richiamata all'articolo 202 del presente accordo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
