[1]Durata della protezione

[2]La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina e' di almeno dieci anni dalla data di deposito della domanda. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per piu' periodi di dieci anni.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art200 · fonte su Normattiva