[1]Cooperazione e trasparenza

[2]1. Le Parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito dall'articolo 211 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente accordo; in particolare, una Parte puo' chiedere all'altra Parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonche' i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo. 2. Ciascuna delle Parti puo' rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relative alle indicazioni geografiche dell'altra Parte protette in virtu' del presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art210 · fonte su Normattiva