[1]Proprieta' intellettuale

[2]1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformita' dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito. 2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprieta' intellettuale, tra cui:

  • a)la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • b)la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • c)la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e
  • d)il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art21 · fonte su Normattiva