[1]Nullita' o rifiuto della registrazione
[2]1. La Parte UE e l'Ucraina possono disporre che un modello o disegno sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo per motivi attinenti al merito solo nei seguenti casi:
- a)se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di cui all'articolo 212, lettera a), del presente accordo;
- b)se non possiede i requisiti di cui all'articolo 213 e all'articolo 217, paragrafi 3, 4 e 5, del presente accordo;
- c)se alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto al disegno o modello;
- d)se il disegno o modello e' in conflitto con un disegno o modello anteriore che e' stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorita' del disegno o modello, se e' rivendicata una priorita', e che e' protetto a partire da una data anteriore mediante un disegno o modello registrato o una domanda relativa a un disegno o modello;
- e)se in un disegno o modello successivo e' utilizzato un segno distintivo e la legislazione della Parte interessata cui e' soggetto il segno distintivo conferisce al suo titolare il diritto di vietarne l'uso;
- f)se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore della Parte interessata;
- g)se il disegno o modello costituisce utilizzazione abusiva di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo 6 ter e che rivestono un particolare interesse pubblico nel territorio di una Parte. Il presente paragrafo non pregiudica il diritto delle Parti di stabilire requisiti formali per le domande di registrazione di disegni o modelli. 2. In alternativa alla nullita', una Parte puo' prevedere la limitazione dell'uso di un disegno o modello annullabile per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
