[1]Durata della protezione

[2]1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. 2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art214 · fonte su Normattiva