[1]Durata della protezione
[2]1. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina a seguito della registrazione e' di almeno cinque anni. Il titolare del diritto puo' ottenere la proroga della durata della protezione per uno o piu' periodi di cinque anni fino a un massimo di venticinque anni dalla data di deposito. 2. La durata della protezione accordata nella Parte UE e in Ucraina ai disegni e modelli non registrati e' di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello e' stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle Parti.
Testo vigente dal 23 ottobre 2015
