[1]Presunzione di titolarita' dei diritti

[2]Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedere e dei rimedi previsti dal presente titolo, affinche' i titolari di diritti d'autore o di diritti connessi relativi al rispettivo materiale protetto siano fino a prova contraria ritenuti tali e ammessi di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, e' sufficiente che il loro nome sia indicato sull'opera nei modi d'uso.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art270 · fonte su Normattiva